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Ordinanza — n. 5820/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments regarding statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5820/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for statutory mitigation under Article 385, but the court found the complaint merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that no new grounds were presented to justify a fresh examination of the mitigation claim.

Regesto Legislator

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Art. 385 comma 4 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely a reproduction of arguments already examined and rejected by the appellate court without presenting new elements.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments statutory mitigation appellate review court costs criminal procedure Article 385 aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385, comma 4 cod. pen.
26297/2025 Arcara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385 cod. pen
26297/2025 Arcara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 385, comma 4 cod. pen
26297/2025 Arcara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCARA ALESSANDRO nato a PALERMO il 25/07/2002 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26297/2025 Arcara OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la censura con cui la difesa lamenta violazione di legge e carenza motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 385, comma 4 cod. pen., è manifestamente infondata e meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dal giudice di appello, in quanto omette di confrontarsi con le argomentazioni da questi addotte a sostegno dell'esclusione dell'attenuante in parola, alla luce del rientro dell'imputato presso il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2