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Ordinanza — n. 5819/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with admissibility requirements regarding sentencing and recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5819/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court exceeded the statutory minimum sentence and failed to recognize generic mitigating circumstances or exclude contested recidivism. The court rejected these claims as they did not correspond to the reasoning presented in the appealed judgment, which had already addressed the defendant's conduct, intent, and social danger.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals must directly confront the reasoning of the lower court; arguments failing to engage with the specific grounds for the judgment are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility sentencing minimum violation generic mitigating circumstances recidivism exclusion non-compliance with reasoning recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla fissazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla fissazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PASQUALE ANTONINO nato a PALERMO il 08/11/1983 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; /4) n. 26294/2025 Di Pasquale OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui gli artt. 334 e 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione alla fissazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, nonché in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata, che ha correttamente valutato, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, le modalità della condotta, l'intensità del dolo e la personalità dell'appellante (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è anch'esso inammissibile perché non si confronta con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente la recidiva contestata, rilevando come questa sia espressione di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de