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Ordinanza — n. 5815/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were not applied per Article 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5815/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Biondo's appeal inadmissible regarding the non-application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The defense argued for leniency, but the appellate court found no positive elements to support this claim while noting Biondo's prior criminal record. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal and ordered Biondo to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal alleging the failure to apply generic mitigating circumstances is inadmissible when the lower court's reasoning is logically sound and supported by the absence of positive elements and the defendant's prior criminal history.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code inadmissible appeal prior criminal record procedural costs Cassa delle ammende Italian Criminal Procedure bisogni medici del minore

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 385 cod. pen
26277/25 Biondo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art.
art. 62-bis cod. pen
pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO GIUSEPPE nato a MILANO il 15/03/1979 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26277/25 Biondo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., prospettando deduzioni che non si confrontano con le corrette e logiche argomentazioni della Corte d'appello, che ha riscontrato l'assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso e, viceversa, la presenza di diversi precedenti penali a carico del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23