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Ordinanza — n. 5814/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments contradicting clear record evidence of recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Castellese Gaetano inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The defense argued for an erroneous application of procedural norms, but the court found these arguments generic and contradicted by the trial record. The court determined that the indictment explicitly charged recidiva under Article 99, Paragraph 4 of the Penal Code, which fully corresponded to the conviction, rendering the appeal's core contention factually incorrect.

Regesto Legislator

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Art. 385 c.p.; Art. 99, comma 4 c.p.: An appeal based on generic procedural errors is inadmissible when the contested facts in the indictment clearly correspond to the convicted conduct, including specific statutory aggravating circumstances like recidiva.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidiva statutory charge generic procedural arguments correspondence of facts court costs and fine allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente assenza ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 385 c.p.
Art. 99, comma 4 c.p.
art. 99, comma 4 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLESE GAETANO nato a PALERMO il 28/04/1990 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26266/25 Castellese OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l'erronea applicazione delle norme processuali, è infondato in quanto prospetta deduzioni generiche nonché palesemente smentite dagli atti processuali laddove, come argomentato dalla Corte d'appello, il decreto di citazione diretta a giudizio menziona la contestazione della recidiva ex art. 99, comma 4 cod. pen.; contrariamente a quanto prospettato dalla difesa, dunque, vi è piena corrispondenza tra il fatto contestato e quello oggetto di pronuncia di condanna (cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2