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Ordinanza — n. 5813/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming excessive sentence as generic and unsupported by facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5813/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the lower court had already provided logical and coherent reasoning based on the defendant's personality and multiple prior criminal records. The court rejected the appeal because the claim was generic and manifestly unfounded given the detailed factual basis established in the contested judgment.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal claiming excessive sentencing is inadmissible if the lower court's reasoning is logical, coherent, and based on specific facts such as the defendant's personality and prior criminal history, rendering the complaint generic and unfounded.

Parole chiave

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excessive sentence appeal inadmissible appeal prior criminal record generic complaint procedural costs Cassation review penal personality modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELI DANIELE nato a PALERMO il 19/01/1973 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26239/25 Meli OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena è generico oltre che manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando sia la personalità del ricorrente, sia i plurimi precedenti penali a suo carico (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/