Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments and lack of contested aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating witness testimony regarding the heart attack timing and failed to properly justify the conviction for passive resistance under Article 337 of the Penal Code. The court rejected these claims as merely repetitive of reasons already found unfounded by the appellate judge, noting that no aggravating circumstances were actually contested by the defense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible when its grounds are merely repetitive of reasons already rejected by the appellate court and when no aggravating circumstances were actually contested by the defense.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINAUDO FRANCESCO nato a VALDERICE il 28/04/1970 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26238/2025 Minaudo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia l'erronea valutazione delle dichiarazioni del teste della difesa in relazione all'orario dell'aritmia che ha colpito l'imputato, è fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già valutate e ritenute infondate dal giudice del gravame, in quanto meramente pretestuose (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza della motivazione in ordine alla configurabilità del reato ex art. 337 cod. pen. per inidoneità della condotta, consistita in una mera resistenza c.d. passiva, è altresì fondato su argomenti meramente riproduttivi delle stesse ragioni già vagliate e ritenute infondate dal giudice del gravame con motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Considerato che il terzo motivo di ricorso, attinente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle contestate aggravanti, è manifestamente infondato in quanto non è stata contestata alcuna circostanza aggravante;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec