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Ordinanza — n. 5811/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as generic and inadmissible under procedural rules for sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5811/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without examining the merits of the sentencing dispute. The appellant challenged the preliminary judge's application of a reduced sentence agreed upon with the prosecutor, alleging flaws in the reasoning regarding his criminal responsibility. The court rejected this claim because the appeal was filed outside the specific exceptions allowed by law and lacked the required specificity.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must be specific and fall within statutory exceptions; generic challenges to sentencing reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic appeal sentencing review procedural defect criminal responsibility imputazione per reati di stupefacenti ritiro della querela penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente e al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 1 e 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONATI VALERIO nato a PISA il 15/07/1991 avverso la sentenza del 24/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26222/25 Donati

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 co. 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M.; che il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi da cui desumere la responsabilità del ricorrente e al trattamento sanzionatorio; che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2