Cassation court dismisses appeal claiming lack of non-prosecution due to minor offense, citing high drug quantity and bad conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code based on the minor nature of the offense, but the appellate court found the high quantity of drugs and the defendant's negative post-crime conduct negated this defense. Consequently, the court rejected the claim that the lower court failed to apply the non-prosecution cause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 73 D.P.R. 309/1990: The cause of non-prosecution for particular minor offense does not apply when the quantity of contraband is high and the defendant exhibits a negative conduct following the crime.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INTILI DAVIDE nato a BIANCAVILLA il 11/05/2000 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26167/2025 Intili OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che il motivo con cui la difesa lamenta la violazione di legge e la carenza della motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non si confronta con le motivazioni con cui il giudice di appello ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità, alla luce dell'elevato numero di dosi di sostanza stupefacente detenuta nonché della negativa condotta tenuta dall'imputato successivamente ai fatti (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il