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Ordinanza — n. 5809/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5809/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5809/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA LUCIANO nato a PIETRADEFUSI il 16/08/1974 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26164/25 Guida OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla penale responsabilità del ricorrente e all'erronea valutazione delle prove in esame, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonchédirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano pp. 3-4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 5809/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntualeievidenziando che i plurimi precedenti penali a suo carico, considerati unitamente al delitto in parola/ rivelano una significativa propensione al crimine e pericolosità sociale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sottrazione dell'iva omissione del contribuente complicità in sottrazione d'imposta fatture fittizie rimborso dell'imposta preventiva responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
26164/25 Guida OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUIDA LUCIANO nato a PIETRADEFUSI il 16/08/1974 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26164/25 Guida OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, relativo alla penale responsabilità del ricorrente e all'erronea valutazione delle prove in esame, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto nonchédirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si vedano pp. 3-4 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntualeievidenziando che i plurimi precedenti penali a suo carico, considerati unitamente al delitto in parola/ rivelano una significativa propensione al crimine e pericolosità sociale (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis