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Ordinanza — n. 5808/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5808/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5808/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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VETERE il 12/04/1996 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 26147/25 Della Fazia + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che gli unici motivi dedotti nei ricorsi di Della Fazia e Prece, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità per mancanza di prova certa, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando la genericità e l'infondatezza delle richieste assolutorie alla luce dell'ampio compendio probatorio indicato nella sentenza (si veda p. 4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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art. 391-ter cod. pen; Ordinanza — n. 5808/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 26147/25 Della Fazia + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che gli unici motivi dedotti nei ricorsi di Della Fazia e Prece, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità per mancanza di prova certa, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando la genericità e l'infondatezza delle richieste assolutorie alla luce dell'ampio compendio probatorio indicato nella sentenza (si veda p. 4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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attenuazione della pena attitudine all'integrazione precedenti penali rilevanti recidiva nell'infrazione circostanza aggravante peggioramento di uno stato anteriore

Disposizioni normative citate

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art. 391-ter cod. pen
26147/25 Della Fazia + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod.
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Testo completo

VETERE il 12/04/1996 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;N. 26147/25 Della Fazia + 2 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi; Ritenuto che gli unici motivi dedotti nei ricorsi di Della Fazia e Prece, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine all'accertamento della penale responsabilità per mancanza di prova certa, sono manifestamente infondati dal momento che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, evidenziando la genericità e l'infondatezza delle richieste assolutorie alla luce dell'ampio compendio probatorio indicato nella sentenza (si veda p. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato che il primo motivo del ricorso di Tessitore, con cui si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione 1 è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità, ha dato conto degli allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, nonché dell'assenza di alcun elemento positivo (si veda p. 6 della sentenza impugnata); Considerato che il secondo motivo del ricorso di Tessitore, avente ad oggetto l'assenza di adeguata motivazione/ è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (si vedano pp. 4 -5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 P.Q.MCORTE DI CASSAZIONE U.R.P. CENTRALE js je wcat.s uy.,t/A- y, 29 SU olk(por)-AA-1/-‘ 9,6f31026'_ v1/4„ (io) em,ov eke Aca, Ce-Se_ cvt, CRJ»-4-9„10v.e ge vti.L ‘‘. neUrs-,L i IA( Q.56 (?cV3Ce vv\etAL.9 v\ • 1G./°(1-( 5-c; wee kt1/4 eAo \r\Q_Q \frk,` qie C 'cor\-uA, CkOxf'(k \t 4119h`' \ j C'11\()akuo A‘cevk,„ I l Ic4td )46 IL FUNZION UDIZIARIO Aless Giro ami