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Ordinanza — n. 5807/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5807/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5807/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI MICHELANGELO nato il 17/06/1972 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che haGgin puntualmente motivato sia in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio sia sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello e pag. 3 della sentenza di primo grado);

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 5807/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che haGgin puntualmente motivato sia in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio sia sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello e pag. 3 della sentenza di primo grado);

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute partenza volontaria aiuto all'evasione di detenuti inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento motivi soggettivi successivi alla fuga persecuzione determinante per la fuga

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI MICHELANGELO nato il 17/06/1972 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che haGgin puntualmente motivato sia in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio sia sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello e pag. 3 della sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/0