Ordinanza — n. 5807/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI MICHELANGELO nato il 17/06/1972 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che haGgin puntualmente motivato sia in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio sia sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello e pag. 3 della sentenza di primo grado);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 5807/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che haGgin puntualmente motivato sia in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio sia sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello e pag. 3 della sentenza di primo grado);
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASTASI MICHELANGELO nato il 17/06/1972 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26127/25 Nastasi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 22 dicembre 2025; Considerato che entrambi i motivi di ricorso, ribaditi con la citata memoria, risultano meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che haGgin puntualmente motivato sia in ordine all'utilizzabilità del materiale probatorio sia sul giudizio di responsabilità (cfr. pagg. 3-4 della sentenza d'appello e pag. 3 della sentenza di primo grado);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/0