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Ordinanza — n. 5806/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to cite specific grounds under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5806/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano without examining the merits. The appellant, Ricatti Vincenza, challenged a first-instance sentence that applied a reduced penalty based on a plea agreement, arguing that the court failed to examine statutory grounds for acquittal. The court rejected this because the appeal was generic and did not cite specific grounds required by law, rendering it procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible de plano if it is generic and does not cite specific grounds for cassation as required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds de plano dismissal procedural code cassation appeal imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
Art. 444 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che la ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art.
Art. 129 cod. proc. pen.
309; che la ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art.
art. 444 cod. proc. pen
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
309; che la ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICATTI VINCENZA nato a TARANTO il 21/09/1967 avverso la sentenza del 02/07/2025 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26118/25 Ricatti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con accordo del P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che la ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato esame delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; che il ricorso va dichiarato inammissibile con procedura «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/