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Ordinanza — n. 5805/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances override statutory recidivism prohibition under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5805/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Damato's appeal inadmissible regarding his conviction for the crime specified in Article 385 of the Penal Code. The defense argued that generic mitigating circumstances under Article 62-bis should prevail over the contested recidivism, but the court found this argument manifestly unfounded. The decision relied on the explicit prohibition in Article 66, paragraph 4, which forbids the precedence of mitigating circumstances over repeated recidivism occurring within five years.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 66, comma 4 cod. pen.; Art. 99, comma 4 cod. pen.: The precedence of generic mitigating circumstances over repeated recidivism occurring within five years is strictly prohibited by law.

Parole chiave

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Italian Penal Code recidivism prohibition generic mitigating circumstances Article 66 paragraph 4 inadmissible appeal criminal conviction Corte di Cassazione attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
26099/25 Damato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen.
Art. 62-bis cod. pen.
); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che la difesa lamenta la mancata prevalenza delle circostanze )7, attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod.
Art. 66, comma 4 cod. pen.
sulla contestata recidiva/ e manifestamente infondato stante il divieto, posto dall'art. 66, comma 4, cod.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
pen., di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e infra- quinquennale di cui all'art. 99, comma 4, cod.
art. 62 -bis cod. pen
); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che la difesa lamenta la mancata prevalenza delle circostanze )7, attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMATO MARIO nato a PAGANI il 05/01/1988 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26099/25 Damato OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod pen. ); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che la difesa lamenta la mancata prevalenza delle circostanze )7, attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen. sulla contestata recidiva/ e manifestamente infondato stante il divieto, posto dall'art. 66, comma 4, cod. pen., di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e infra- quinquennale di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/01