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Ordinanza — n. 5804/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5804/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5804/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO NICOLA nato a ACERRA il 16/02/1972 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26078/25 Tufano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, asseritamente in contrasto con quelle del testimone, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto t rionché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si veda p. 3 della sentenza impugnata e pp. 3-4 della sentenza di primo grado);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5804/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 26078/25 Tufano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, asseritamente in contrasto con quelle del testimone, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto t rionché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si veda p. 3 della sentenza impugnata e pp. 3-4 della sentenza di primo grado);

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità minaccia all'ordine pubblico violenza di Stato pericolo di tortura rifiuto del servizio militare reati contro la volontà popolare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO NICOLA nato a ACERRA il 16/02/1972 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 26078/25 Tufano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal pubblico ufficiale, asseritamente in contrasto con quelle del testimone, non è consentito in sede di legittimità poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto t rionché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo (si veda p. 3 della sentenza impugnata e pp. 3-4 della sentenza di primo grado);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2