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Ordinanza — n. 5803/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's correct legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5803/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the lower court's reasoning on liability and the excessive sentence, but the court found these grounds generic and merely repetitive of arguments already correctly evaluated by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected because it lacked specific legal censure and relied on profiles already adequately addressed by the first instance judge.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.c.; Art. 368 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, lack precise legal censure, and are merely repetitive of arguments already correctly evaluated by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds repetitive legal arguments inadmissible appeal procedural costs Cassation review standard gravità della pena modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.c.
Art. 368 c.p.c.
art. 337 cod. pen
26067/25 Torrisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRISI ROSARIO nato a CATANIA il 05/03/1987 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26067/25 Torrisi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico in quanto non sorretto da precise e puntuali censure in punto di diritto, nonché riproduttivo di doglianze già correttamente vagliate dalla Corte di appello con motivazione puntuale sul punto (cfr. pagg. 1-2 della sentenza impugnata);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente all'eccessività della pena inflitta, è a sua volta privo di specificità nonchémeramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il