Cassation appeal dismissed for manifestly unfounded claim regarding non-prosecutable personal use detention misclassification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible without formal procedural steps, ruling the claim manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to acquit him for reclassifying the act as non-prosecutable personal use detention. The Court rejected this because the legal error was not evident from the contested decision's text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged legal violation is not evident from the text of the contested decision, allowing for a de plano ruling without participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL KARIM nato il 01/01/2003 avverso la sentenza del 02/07/2025 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 26022/2025 Abdel
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe la quale, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990, ha applicato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, già ridotta per il rito; che il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione per riqualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di detenzione per uso personale non perseguibile penalmente; che il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'erronea qualificazione giuridica del fatto non risulta evidente dal testo del provvedimento impugnato; che alla relativa declaratoria di inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente