Cassation court dismisses appeal regarding evasion charge and generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code and the exclusion of generic mitigating circumstances under Article 62-bis. The court found both arguments manifestly unfounded, citing established jurisprudence that any unauthorized departure from a residence constitutes evasion regardless of duration or distance, and noting the lower court correctly excluded mitigating factors based on the defendant's extensive criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The court holds that any unauthorized departure from a residence constitutes the crime of evasion irrespective of duration or distance, and generic mitigating circumstances are excluded when the defendant has a significant criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FABIO nato a SIRACUSA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 25996/25 De Simone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale qualsiasi allontanamento dal domicilio in orari e in luoghi non autorizzati integra il reato di evasione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la durata dell'allontanamento stesso, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (cfr. ex muitis Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977 - 01);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito le quali, a sostegno dell'esclusione delle attenuanti in parola, adducono i plurimi precedenti penali dell'imputato, anche specifici (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso