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Ordinanza — n. 5797/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding evasion charge and generic mitigating circumstances due to manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5797/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code and the exclusion of generic mitigating circumstances under Article 62-bis. The court found both arguments manifestly unfounded, citing established jurisprudence that any unauthorized departure from a residence constitutes evasion regardless of duration or distance, and noting the lower court correctly excluded mitigating factors based on the defendant's extensive criminal record.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The court holds that any unauthorized departure from a residence constitutes the crime of evasion irrespective of duration or distance, and generic mitigating circumstances are excluded when the defendant has a significant criminal history.

Parole chiave

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evasion crime unauthorized departure generic mitigating circumstances criminal record exclusion appeal inadmissibility attenuazione della pena sanzioni pecuniarie condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
25996/25 De Simone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art.
Art. 62-bis cod. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
art. 385 cod. pen
25996/25 De Simone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art.
art. 62-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino
ex muitis Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SIMONE FABIO nato a SIRACUSA il 02/05/1975 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 25996/25 De Simone OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'art. 385 cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza secondo il quale qualsiasi allontanamento dal domicilio in orari e in luoghi non autorizzati integra il reato di evasione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la durata dell'allontanamento stesso, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (cfr. ex muitis Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015, Rapino, Rv. 263977 - 01);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., è anch'esso manifestamente infondato in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni del giudice di merito le quali, a sostegno dell'esclusione delle attenuanti in parola, adducono i plurimi precedenti penali dell'imputato, anche specifici (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso