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Ordinanza — n. 5741/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to improper challenge on credibility assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it improperly challenged the lower court's assessment of witness credibility. The appellant argued that the trial court failed to verify the reliability of statements from co-defendants, but the court noted that appellate review is limited to checking for logical flaws, not re-evaluating evidence. Consequently, the appeal was rejected as it sought a new factual appraisal prohibited by law.

Regesto Legislator

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Art. 110-628 cod. pen.; Art. 192, comma 3; Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the credibility of evidence or substitute its own assessment for that of the lower court, limiting review to the existence of a logical argumentative structure.

Parole chiave

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credibility assessment appellate review limits witness reliability logical argument structure inadmissible appeal evidence re-evaluation Italian criminal procedure testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 110-628 cod. pen.
Art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Jin Hangsen nato in CINA il 19/12/1981 avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Hangsen Jin; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione agli articoli 110 - 628 cod. pen., 192, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, riproducendo rilievi già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione, risulta teso a contestare la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dai correi, in precedenza giudicati e condannati in separati giudizi; che, infatti, deve ribadirsi che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è limitata, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo precluso alla Corte di cassazione procedere ad un nuovo e diverso apprezzamento delle fonti probatorie e della attendibilità delle stesse,mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362 - 01); che, nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, e dunque incensurabile in tale sede, ha congruamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono sottolineate: l’affidabilità delle dichiarazioni rese dai correi, la mancata indicazione da parte della difesa di concreti elementi idonei a far sorgere anche solo mere perplessità sul punto, la reciproca riscontrabilità dei racconti separatamente resi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/