Italian Court dismisses appeal claiming prosecutor altered charges in summary trial without violating defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Cerullo and Vasilev inadmissible, ordering them to pay costs. The first claim that the prosecutor modified charges in violation of Article 517 of the Code of Criminal Procedure was rejected because the historical facts remained unchanged despite a minor formatting update to the victim's data. The second and third grounds were dismissed as they merely reiterated arguments already rejected at the appellate level or constituted an impermissible re-evaluation of sentencing discretion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 517 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: A modification of the charge formulation that does not alter the historical facts contested does not violate the right of defense, and appellate courts retain discretion in sentencing without subject to cassation review on congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Cerullo Mauro nato a (GERMANIA) il 05/09/1981 Vasilev Bozhidar nato a (BULGARIA) il 24/03/1988 avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mauro Cerullo e di Bozhidar Vasilev; ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto il pubblico ministero ha modificato l’imputazionenel corso del giudizio abbreviato, senza rispettare l’art. 517 cod. proc. pen; dalla lettura del verbale -consentita in ragione della natura processuale della questione- emerge che i fatti storici contestati agli imputati non hanno subito alcun mutamento nella diversa formulazione del capo d'imputazione, operata dall'ufficio del P.m. all'udienza del 20 ottobre 2022, essendo consistita nella sola indicazione dei dati della Postapay della persona offesa, precedentemente indicata senza i dati identificativi.
In assenza di contestazioni suppletive, l'attività processale svolta era legittima e consentita, non essendovi stata nessuna violazione del diritto di difesa; considerato che il secondo motivo di ricorso, che verte sull’affermazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito in sede di legittimità, in quanto reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale (alle pagine 4 e 5 della sentenza impgnata), con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, esso fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 – 01;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01;Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali, valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva nei confronti di Cerullo risulta aspecifico, atteso che non considera che la Corte di appello -diversamente da quanto affermato dal ricorrente - ha disapplicato la recidiva, rideterminando la pena in suo favore; considerato che sempre il terzo motivo è altresì manifestamente infondato in relazione a entrambi i ricorrenti, nella parte in cui denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e di aumenti per la continuazione, in quanto smentito dalla presenza di una puntuale e adeguata motivazione, con cui ha distinto la pena base dagli aumenti in continuazione e ha valorizzato la gravità del fatto e la personalità dei correi.
A ciò si aggiunga che con precipuo riferimento alla dosimetria della pena deveosservarsi che i giudici di appello hannocongruamente assolto all’onere argomentativo sul punto, considerato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico . rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del