Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for exceeding cognitive scope and reiterating rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe La Mantia inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected the first ground for appeal as it merely reiterated arguments already dismissed at the appellate level and exceeded the Supreme Court's cognitive scope regarding the evaluation of expert evidence. The second and third grounds were also dismissed as unfounded and repetitive of previously rejected criticisms regarding sentencing mitigation and recidivism. Consequently, the lower court's judgment upholding the conviction for receipt of stolen goods was maintained without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; arguments reiterating rejected appellate submissions or exceeding the Supreme Court's cognitive scope regarding the evaluation of evidence are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA La Mantia Giuseppe nato a MELITO DI PORTO SALVO il 01/02/1978 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe La Mantia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’individuazione dell’odierno ricorrente quale autore del reato di ricettazione ascrittogli, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, per un duplice ordine di ragioni: oltre ad essere reiterativo di rilievi già dedotti in appello e già disattesi dalla Corte territoriale, con motivazione conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, esso fuoriesce dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian, Rv. 284556 – 01;
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01;Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01; Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), essendo volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali (in particolare, le modalità di svolgimento e l’esito della perizia grafologica, nonché la coerenza del narrato della persona offesa) valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta anch’esso riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente respinti dai giudici di merito, che, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche (Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214 – 01;
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118 – 01; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01), hanno ritenuto non configurabile la lieve entità del fatto nel caso di specie (si veda pag. 3, ove si è sottolineata la non riconoscibilità della suddetta attenuante innanzitutto sulla base del valore non esiguo delle somme indebitamente prelevate dal conto-corrente della persona offesa); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, a fronte della succinta ma adeguata motivazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie il giudice di primo grado abbia correttamente individuato la sussistenza dei presupposti applicativi della recidiva contestata, tenuto conto della biografia criminale dell’imputato caratterizzata da un’evidente serialità, a fronte dei numerosi precedenti penali riportati per la medesima fattispecie delittuosa oggetto del presente processo nonché dell’assenza di attuali elementi positivamente valutabili in chiave di esclusione della suddetta aggravante; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.