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Ordinanza — n. 5731/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defendant failed to request suspended sentence at second instance trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5731/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant did not request the conditional suspension of sentence during the second-instance proceedings. The appellant argued for this benefit but failed to formally request it, preventing the appellate court from considering it ex officio. Consequently, the court ruled that the lack of a specific request bars any claim of legal violation regarding the non-concession of the benefit.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A defendant cannot complain in cassation regarding the non-application of conditional sentence suspension if they did not specifically request it during the second-instance proceedings.

Parole chiave

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conditional sentence suspension second instance request ex officio application cassation inadmissibility procedural duty regolamento aziendale infrazione commessa nell'azienda statuto del personale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016
276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Amato Franco nato a MELITO DI PORTO SALVO il 09/01/1967 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Franco Amato; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in questa sede, in quanto non risulta che nel corso del giudizio di merito il ricorrente abbia fatto richiesta del suddetto beneficio, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non può perciò dolersi, con il ricorso per cassazione, della sua mancata concessione (si veda il riepilogo dei motivi di gravame, di cui alle pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto); che, più in generale, deve ribadirsi come il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o più circostanze attenuanti o la sospensione condizionale della pena, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01; Sez. 4, n. 29538, del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596-02; Sez. 2, n. 15930 del 19/02/2016, Moundi, Rv. 266563-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 Il