Italian court dismisses appeal as evidence evaluation errors are not admissible grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Michele Catanzaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that complaints regarding the trial court's evaluation of evidence cannot be raised as violations of law under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the request to reclassify the crime of negligent acquisition was rejected because the defendant failed to prove the necessary elements for the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 712 cod. pen.: In criminal appeals, errors in evidence evaluation are not admissible as violations of law unless they manifestly contradict the reasoning or lack logic in the written decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Catanzaro Michele nato a CURINGA il 05/11/1978 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Michele Catanzaro; considerato che il primo e il secondo motivo d’impugnazione sono inammissibili in quanto con essi si censura l’errata valutazione degli elementi di prova, sulla base di una rilettura delle emergenze dibattimentali, così dovendosi ribadire che riguardo alla valutazione delle emergenze probatorie e degli indizi, «in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.
e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame», (Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 – 02); considerato che il motivo con cui si chiede la riqualificazione ai sensi dell’art. 712 cod. pen. è inammissibile perché il ricorrente trascura di considerare che per l’astratta configurabilità del reato di incauto acquisto è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquisto perché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose.
Nel caso in esame l’imputato non ha allegato nulla in tal senso, così mancando un requisito richiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 13/01/2026