Italian Court dismisses appeal for nullity due to appellate court's reclassification of facts without remitting case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the Court of Appeal violated criminal procedure laws by reclassifying the offense without remitting the case to the trial court. The court rejected this claim, citing established jurisprudence that such reclassification without remittal is legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 520, 521, 522, 604, 648 of the Criminal Code; The appellate court may reclassify facts under a different statutory provision without remitting the case to the first instance, provided the decision does not violate the principle of contradiction or manifestly contradict established case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Stancato Gianluca nato a CIRO' MARINA il 16/02/1978 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Gianluca Stancato; considerato che l’unico motivo con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 520, 521, 522 e 604 cod. pen., per mancata dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Crotone, avendo la Corte di appello di Catanzaro proceduto alla riqualificazione del fatto ascritto all’odierno ricorrente ai sensi della fattispecie di cui all’art.648 cod. pen., originariamente contestatagli, senza procedere alla ritrasmissione degli atti al giudice di primo grado è manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 31935 del 22/06/2021, Cera, Rv. 281676 – 01; Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 278093 - 01; Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403 – 01; Sez. 2, n. 11627 del 14/12/2018, dep. 2019, Scardina, Rv. 275770 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere est