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Ordinanza — n. 5728/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for reiterating merits already decided and submitting late supplementary memoranda.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5728/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Paone inadmissible due to the mere repetition of merits already resolved by the Court of Appeal. The appellant's arguments were found to be identical to those previously rejected, failing to meet the threshold for specific legal criticism required for cassation review. Additionally, supplementary memoranda submitted after the statutory deadline were excluded from examination, leading to the dismissal of the entire petition and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis.1 c.p.p.; Art. 611 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequa repetition of merits already decided by the court of appeal, and supplementary memoranda submitted beyond the fifteen-day deadline prescribed by law cannot be examined.

Parole chiave

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reiteration of merits inadmissible appeal late supplementary memoranda cassation procedure court costs condono delle spese procedurali termini di ricorso motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis.1 c.p.p.
Art. 611 c.p.p.
277710 – 01); rilevato che le ulteriori memorie non possono essere esaminate in quanto tardivamente pervenute in data 08/01/2026, quando era oramai scaduto il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza prevista dall’art. 611 cod.
art. 611 cod. proc. pen
277710 – 01); rilevato che le ulteriori memorie non possono essere esaminate in quanto tardivamente pervenute in data 08/01/2026, quando era oramai scaduto il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza prevista dall’art. 611 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

re - ORDINANZA Paone Giuseppe nato a LAMEZIA TERME il 14/07/1994 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso presentato nell’interesse di Giuseppe Paone e le memorie sopravvenute; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni in fatto sollevate con il gravame in punto di responsabilità, tentativo, desistenza, aggravante di cui all’art. 416-bis.1, e tutte puntualmente risolte dalla corte di appello; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazioni delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01); rilevato che le ulteriori memorie non possono essere esaminate in quanto tardivamente pervenute in data 08/01/2026, quando era oramai scaduto il termine di quindici giorni dalla data dell’udienza prevista dall’art. 611 cod. proc. pen. per depositare memorie. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consi