Italian court dismisses appeal on sentencing grounds, ruling generic 'fair' statements suffice for minimum penalties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance sentence violated the law due to insufficient sentencing justification. The appellant argued the one-year prison term was below the statutory minimum without adequate reasoning, but the court noted no aggravating circumstances existed to warrant a higher penalty. Consequently, the court held that a brief statement of 'fair' sentencing is legally sufficient when the penalty aligns with the statutory minimum, rendering the detailed motivation requirement inapplicable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; When a sentence coincides with or is near the statutory minimum and no aggravating circumstances exist, a brief statement that the penalty is 'fair' or 'appropriate' suffices, and detailed justification is required only for sentences significantly exceeding the average statutory range.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Lahami Kaled (cui 045llbn) nato a REGGIO CALABRIA il 26/08/1995 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Kaled Lahami; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte della generica richiesta di riduzione prospettata con il relativo motivo di gravame, ha confermato la pena determinata dal giudice di primo grado ritenendola congrua; che, nello specifico, essendo stata inflitta una condanna pari ad un anno di reclusione, oltre alla multa, e cioè una pena inferiore al minimo edittale, pur in assenza di elementi circostanziali, processuali o sostanziali, positivamente valorizzabili in tale direzione, giova ribadire che quando la pena si attesti in misura coincidente con il minimo edittale o non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026