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Ordinanza — n. 5727/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on sentencing grounds, ruling generic 'fair' statements suffice for minimum penalties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5727/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance sentence violated the law due to insufficient sentencing justification. The appellant argued the one-year prison term was below the statutory minimum without adequate reasoning, but the court noted no aggravating circumstances existed to warrant a higher penalty. Consequently, the court held that a brief statement of 'fair' sentencing is legally sufficient when the penalty aligns with the statutory minimum, rendering the detailed motivation requirement inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; When a sentence coincides with or is near the statutory minimum and no aggravating circumstances exist, a brief statement that the penalty is 'fair' or 'appropriate' suffices, and detailed justification is required only for sentences significantly exceeding the average statutory range.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Sentencing Justification Statutory Minimum Penalty Appeal Inadmissibility Proportionality Principle Cassazione Decision Penal Code Art 133 protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso
256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Lahami Kaled (cui 045llbn) nato a REGGIO CALABRIA il 26/08/1995 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Kaled Lahami; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena, risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte della generica richiesta di riduzione prospettata con il relativo motivo di gravame, ha confermato la pena determinata dal giudice di primo grado ritenendola congrua; che, nello specifico, essendo stata inflitta una condanna pari ad un anno di reclusione, oltre alla multa, e cioè una pena inferiore al minimo edittale, pur in assenza di elementi circostanziali, processuali o sostanziali, positivamente valorizzabili in tale direzione, giova ribadire che quando la pena si attesti in misura coincidente con il minimo edittale o non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026