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Ordinanza — n. 5726/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal sentencing grounds for lack of specific motivation and proportionality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5726/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible against a second-instance criminal judgment. The appellant argued the lower court lacked specific reasoning regarding liability and sentencing increases, but the court found these grievances repetitive and insufficiently detailed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 707 cod. pen.; Art. 81 cod. pen.: Appeals alleging lack of specific motivation regarding criminal liability or sentencing increases are inadmissible if the grievances are repetitive or if the lower court's reasoning, though implicit, sufficiently demonstrates proportionality and avoids unlawful accumulation of penalties.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific motivation sentencing proportionality continuation of crimes repetitive grievances Italian criminal procedure court costs and fines inutilizzabilità delle prove illecite

Disposizioni normative citate

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Art. 707 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mohamed Amine El Abiad; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod.
Art. 81 cod. pen.
art. 707 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mohamed Amine El Abiad; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod.
art. 81 cod. pen
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Testo completo

re - ORDINANZA El Abiad Mohamed Amine nato a (MAROCCO) il 10/07/1986 avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Mohamed Amine El Abiad; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, è anche reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con ampia e congrua motivazione, conforme al disposto normativo di cui all’art. 707 cod. pen. e ai richiamati principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti (si vedano le pagg. 6 8 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello, ritenuta del tutto inadeguata la giustificazione addotta dalla difesa a sostegno della liceità della detenzione, hanno correttamente confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, il quale, già condannato per reati determinati da motivi di lucro, a seguito di perquisizione, veniva ritrovato nella disponibilità di strumenti atti ad aprire o forzare serrature); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione posta a base dell’aumento di pena stabilito ai sensi dell’art. 81 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto tenuto conto che il grado di impegno motivazionale richiesto con riferimento agli aumenti di pena a titolo di continuazione è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, e che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene nel caso di specie deve ravvisarsi come la Corte territoriale abbia implicitamente assolto all’onere motivazionale sul punto, in presenza di reati omogenei e della impossibilità di affermare l’esattezza di una pena secondo criteri matematici, attraverso l’obiettivo minimo aumento di pena praticato in relazione alla misura della pena base individuata per il reato più grave (si veda pag. 6 della impugnata sentenza, ove i giudici di appello, avendo ritenuto sproporzionato rispetto ai fatti per cui si procede l’aumento per continuazione stabilito dal giudice di primo grado, hanno provveduto a fissarlo in misura inferiore alla metà della pena base individuata per il reato più grave); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso