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Ordinanza — n. 5725/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and discretionary sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5725/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Luciano Zanardelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on unreliable victim statements, but the court found his legal arguments violated procedural rules and contradicted established case law. Furthermore, the court rejected the claim regarding excessive sentencing, noting that such evaluations fall within the discretion of the trial judges unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: An appeal alleging error in evidence evaluation or violation of law regarding sentencing is inadmissible if formulated in legally impermissible terms or if the sentencing discretion was exercised without arbitrariness and supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal error in evidence sentencing discretion acquittal declaration procedural violation sanzioni penali adeguamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Luciano Zanardelli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione per errata valutazione degli elementi probatori a carico dell’odierno ricorrente e conseguente omessa declaratoria di pronuncia assolutoria ex art. 129 cod.
Art. 600 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Luciano Zanardelli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione per errata valutazione degli elementi probatori a carico dell’odierno ricorrente e conseguente omessa declaratoria di pronuncia assolutoria ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti
271623 – 01; mentre in merito all’invocato giudizio di assoluzione, si veda: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 31463 del 08/06/2004, Dolce
244274 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Zanardelli Luciano nato a BRESCIA il 07/08/1981 avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Luciano Zanardelli; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione per errata valutazione degli elementi probatori a carico dell’odierno ricorrente e conseguente omessa declaratoria di pronuncia assolutoria ex art. 129 cod. proc. pen., risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, oltre che manifestamente infondato; che, infatti, le argomentazioni prospettate dalla difesa nel ricorso, contestando l’errato apprezzamento delle risultanze processuali e l’avere i giudici di merito posto a base del giudizio di responsabilità le sole inattendibili dichiarazioni della persona offesa, oltre che generiche, non essendo connotate da puntualità e concreta specificità, nonché prive di un effettivo confronto con la complessità delle ragioni e degli elementi di fatto posti a base del giudizio di responsabilità dai giudici di merito, risultano anche in palese contrasto con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (in particolare, in ordine alle dichiarazioni della persona offesa, si vedano:

Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 – 01; mentre in merito all’invocato giudizio di assoluzione, si veda: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01;Sez. 6, Sentenza n. 31463 del 08/06/2004, Dolce, Rv. 229275 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’eccessività della pena, risulta manifestamente infondato, poiché, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità, qualora -come nel caso in esame- non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente e corretta motivazione (si veda sul punto pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/