Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5723/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to improper legal grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5723/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations regarding the notification of the Prosecutor General's conclusions and errors in the lower court's reasoning on criminal liability. The court rejected these claims because the legal arguments were already examined and dismissed in the appellate judgment and did not constitute new grounds for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must be based on new grounds or specific legal errors; arguments merely reproducing prior defenses or formally censuring motivation without substantive new evaluation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reproduced arguments lack of new grounds criminal procedure appeal Court of Cassazione procedural violation court costs and fine perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Letti il ricorso proposto nell’interesse di Luigi Mario Nigro e le memorie sopravvenute; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 178, comma 1, lett.
Art. 640 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen., nonché per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 192 cod.
Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha
art. 598-bis cod. proc. pen
art. 611 cod. proc. pen
né per quello di cassazione ex art. 611 cod.
art. 192 cod. proc. pen
pen., nonché per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Nigro Luigi Mario nato a CASSANO ALLO JONIO il 08/09/1961 avverso la sentenza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso proposto nell’interesse di Luigi Mario Nigro e le memorie sopravvenute; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non essere state notificate al difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui: «Nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo.» (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art.640 cod. pen., nonché per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, a fronte di una congrua e non illogica motivazione posta a base del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente, le argomentazioni difensive, oltre che prive di specificità e meramente apparenti, in quanto riproduttive di rilievi già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), risultano anche estranee al sindacato di questa Corte, essendo solo formalmente volte a censurare difetti motivazionali ed invero volte a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza e attendibilità delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito; considerato che le memorie non conducono a valutazioni diverse da quelle fin qui esposte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è