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Ordinanza — n. 5722/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as mere repetitions of already decided merits and sentencing issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5722/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the joint appeals by Romeo Alessandro and Romeo Orlando inadmissible. The appellants argued against the appellate court's handling of defense communication timeliness and detention status reporting, while also challenging the sentence calculation. The court ruled that these arguments were merely repetitive of issues already resolved on the merits and that the sentencing discretion fell within the lower court's authority under the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: Appeals based solely on the pedissequous repetition of merits arguments already dismissed by the appellate court are inadmissible, and cassation courts cannot review the congruity of sentencing within the judge's discretionary power.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetition of merits sentencing discretion appellate review procedural exhaustion motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. n. 4909 del 2015
Sez. U. n. 7635 del 2022
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
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Testo completo

re - ORDINANZA Romeo Alessandro nato a TAURIANOVA il 12/10/1980 Romeo Orlando nato a LAUREANA DI BORRELLO il 21/01/1967 avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi congiuntamente presentati nell’interesse di Orlando Romeo e di Alessandro Romeo; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame e risolte dalla corte di appello richiamando principi di diritto correttamente applicati con riguardo alla mancanza di tempestività della comunicazione del contestuale impegno professionale del difensore (Sez. U. n. 4909 del 2015) e all’onere di comunicare lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa, non nota al giudice procedente (Sez.

U. n. 7635 del 2022); ha puntualmente affrontato il tema della responsabilità (alle pagine 8 e seguenti) con motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazione delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). per quanto attiene alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,