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Ordinanza — n. 5721/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise aggravating circumstance at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5721/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Riva's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Riva argued that the lower court incorrectly qualified his criminal act and failed to apply an aggravating circumstance regarding his role in the fraud. The court rejected this, noting the legal qualification was correct and the new ground for appeal was not raised during the appellate proceedings as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 641 cod. pen.: An appeal is inadmissible if a ground of complaint concerning an aggravating circumstance was not previously deduced as a specific motive of appeal in the second instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal aggravating circumstance second instance procedure failure to raise ground criminal liability qualification aggravamento della pena truffa aggravata concussione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., in relazione al capo 2) di imputazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Riva; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge per avere erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod.
Art. 641 cod. pen.
pen., anziché ai sensi dell’art. 641 cod. pen., risulta oltre che manifestamente infondato, anche riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez.
art. 641 cod. pen
pen., anziché ai sensi dell’art. 641 cod. pen., risulta oltre che manifestamente infondato, anche riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., in relazione al capo 2) di imputazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019
pen., risulta oltre che manifestamente infondato, anche riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e solamente apparenti, omettendo un effettivo confronto con le corrette argomentazioni poste dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

re - ORDINANZA Riva Francesco nato a MILANO il 13/01/1981 avverso la sentenza del 10/04/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Francesco Riva; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge per avere erroneamente qualificato il fatto ai sensi dell’art. 640, secondo comma, cod. pen., anziché ai sensi dell’art. 641 cod. pen., risulta oltre che manifestamente infondato, anche riproduttivo di profili di censura già esaminati e respinti dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01;

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e solamente apparenti, omettendo un effettivo confronto con le corrette argomentazioni poste dai giudici di merito a base del giudizio di responsabilità (si veda, in particolare, pag. 7, ove si è confermata la qualificazione giuridica del fatto ascritto all’odierno ricorrente, a fronte dei diversi elementi da cui è stato inequivocabilmente dedotto il suo contegno truffaldino); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all’applicazione della circostanza aggravante ex art. 640, secondo comma, n. 2 bis, cod. pen., in relazione al capo 2) di imputazione, non è consentito in sede di legittimità, perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026