Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of specific factual arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Pietro Di Nardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent for the crime of receiving stolen goods, but the court ruled his arguments were not formulated in legally permitted terms. The appellate court had already addressed the core issues regarding inconsistencies between the defendant's statements and evidence, finding the defense's alternative reconstruction implausible and unsupported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; arguments merely reproducing territorial court criticisms lack specificity and are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
re - ORDINANZA Di Nardo Pietro nato a MADDALONI il 06/11/1974 avverso la sentenza del 10/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Pietro Di Nardo; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede: con doglianze in fatto, che, in quanto tese a prospettare una rivalutazione delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito, fuoriescono dal perimetro valutativo e cognitivo di questa Corte (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian,Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01), esso risulta meramente riproduttivo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti; che, infatti, i giudici di appello, pur non condividendo l’argomento valorizzato dal giudice di primo grado, in ordine al contrasto tra quanto dichiarato dall’imputato nella immediatezza dei fatti e quanto dallo stesso riferito in dibattimento, in conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028 – 0; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 – 01), hanno confermato il giudizio di responsabilità del ricorrente, ponendo a base del loro convincimento una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 5-8 della sentenza impugnata, ove si è sottolineato come la difesa in giudizio non abbia mai fornito giustificazioni ragionevoli ed attendibili, ricorrendo anche ad opportune prove testimoniali, non riuscendo così a fornire una plausibile e riscontrata ricostruzione alternativa a quella indicata dai giudici di merito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/