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Ordinanza — n. 5719/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence and lack of mitigating circumstances due to genericity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5719/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Saber Hmidi inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued for generic mitigating circumstances and excessive punishment, but the court found these claims vague and unsupported by evidence. The court upheld the lower court's sentencing discretion, noting that specific statutory mitigating factors were already recognized and that appellate review cannot re-evaluate the proportionality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals challenging the proportionality of a sentence based on generic grounds are inadmissible when specific statutory mitigating circumstances have been properly applied and the sentencing discretion of the trial court was exercised without arbitrariness.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances proportionality of sentence appellate review limits sentencing discretion abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
pen., seppur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata e specifica, ostando ad un loro riconoscimento con criterio di prevalenza quanto disposto dall’art. 69, ultimo comma, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

re - ORDINANZA Hmidi Saber nato a (TUNISIA) il 01/01/1984 avverso la sentenza del 13/03/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Saber Hmidi; considerato che tanto il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, quanto il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l’eccessività della pena, sono connotati da genericità e manifestainfondatezza; che, infatti, deve osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, in favore dell’odierno ricorrente sono state riconosciute le circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., seppur in regime di equivalenza rispetto alla recidiva reiterata e specifica, ostando ad un loro riconoscimento con criterio di prevalenza quanto disposto dall’art. 69, ultimo comma, cod. pen.; che, con precipuo riferimento alla dosimetria della pena considerato che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico deveosservarsi come i giudici di appello abbiano congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto (si veda pag. 5, ove si è confermata la pena inflitta dal giudice di primo grado, di poco superiore al minimo edittale, indicando le ragioni ostative ad una ulteriore mitigazione della stessa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026