Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5718/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere repetition of merits issues already resolved by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5718/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already fully addressed and rejected by the Court of Appeal. The appellant's claims regarding liability and sentencing were comprehensively handled in the lower court's decision, which also denied specific mitigating circumstances and alternative penalties. Consequently, the court ruled that such repetitive challenges lack the specific argumentative critique required for cassation review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 606, n. 1, lett. d) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of the pedissequous repetition of merits arguments already decided by the court of appeal, as it fails to perform the function of a specific argumentative critique.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere repetition merits review cassation review procedural inadmissibility motivi di cassazione argomentazione nel merito procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 606, n. 1, lett. d) c.p.p.
Tale rilievo conduce all’inammissibilità del motivo anche per un’ulteriore ragione, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.
Parimenti, la corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n.
Art. 131-bis cod. pen.
e le circostanze attenuanti generiche con adeguata motivazione esposta al paragrafo 4.2.; ha escluso la possibilità di pena sostitutiva al paragrafo 4.3., dove ha anche escluso la sussistenza degli elementi necessari a configurare l’istituto di cui all’art. 131-bis cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
e le circostanze attenuanti generiche con adeguata motivazione esposta al paragrafo 4.2.; ha escluso la possibilità di pena sostitutiva al paragrafo 4.3., dove ha anche escluso la sussistenza degli elementi necessari a configurare l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari
Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G.
217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv.
Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

re - ORDINANZA Attanasio Alessio nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso presentato nell’interesse di Alessio Attanasio e le memorie sopravvenute; considerato che i motivi d’impugnazione sono meramente reiterativi delle identiche questioni sollevate con il gravame e risolte dalla corte di appello oltre che non ammessi in quanto sollevano questioni di merito, al punto da sottoporre alla corte di cassazione la valutazione -tra l’altro- di fotografie costituenti una parte del compendio probatorio e integrate nel ricorso; considerato che il tema dell’affermazione di responsabilità -censurata con i motivi primo, terzo, quarto quinto e sesto- è puntualmente e ampiamente affrontata al paragrafo 4.1., dove vengono risolte tutte le questioni oggi riproposte con il ricorso.

Parimenti, la corte di appello ha negato la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche con adeguata motivazione esposta al paragrafo 4.2.; ha escluso la possibilità di pena sostitutiva al paragrafo 4.3., dove ha anche escluso la sussistenza degli elementi necessari a configurare l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. e ha ribadito la congruità della pena; rilevato che a fronte di una motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità il ricorso si presenta come la mera reiterazione delle censure di merito già risolte, così dovendosi ribadire che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01). considerato che, per quanto attiene alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; considerato che, in relazione alla denuncia di omessa assunzione di una prova decisiva, va ricordato l’oramai risalente e consolidato orientamento di legittimità, in forza del quale «in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti.

Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità», (così già Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209; più di recente, tra molte, Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230). A ciò si aggiunga che tutte le prove che si assumono decisive sono costituite da fonti dichiarative.

Tale rilievo conduce all’inammissibilità del motivo anche per un’ulteriore ragione, dovendosi ribadire che «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente», (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in