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Ordinanza — n. 5717/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding fraud conviction, upholding general mitigating circumstances denial and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5717/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ercole Selis inadmissible, rejecting claims regarding the lack of reasoning for his responsibility in fraud and the denial of general mitigating circumstances. The court found the lower court's reasoning sound, noting that the defendant's unexplained Postepay account balance served as significant evidence of his participation in the crime. Furthermore, the court affirmed that the trial judge's assessment of mitigating factors and sentencing falls within their discretionary power and is not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only for logical errors or arbitrariness, not for re-evaluating the congruity of the penalty or the factual judgment on general mitigating circumstances which remains non-appealable if non-contradictory.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility general mitigating circumstances sentencing discretion fraud liability factual judgment non-appealable perseguimento penale per truffa favoreggiamento prova di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), hanno correttamente confermato il giudizio di responsabilitàdell’odierno ricorrente, quale concorrente(si veda pag.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Selis Ercole nato a CARBONIA il 20/05/1954 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell’interesse di Ercole Selis; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110-640 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta riproduttivo di rilievi già dedotti e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche, sicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti a prospettare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito ai fini della loro decisione, estraneo al sindacato di legittimità; rilevato che, nel caso di specie, i giudici di appello, con congrua e lineare motivazione, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rv. 278231-01;

Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), hanno correttamente confermato il giudizio di responsabilitàdell’odierno ricorrente, quale concorrente(si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è valorizzato, quale elemento significativo a sostegno della partecipazione alla realizzazione del reato di truffa, l’essere l’ingiusto profitto confluito sulla carta Postepay intestata all’imputato, il quale, resosi irreperibile successivamente al ricevimento dell’accredito, non ha neppure provveduto a fornire un’attendibile e fondata spiegazione alternativa dell’origine del possesso del provento del reato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’eccessività della pena, risulta manifestamente infondato, poiché, come emerge da pag. 4 della impugnata sentenza, i giudici di merito hanno congruamente assolto all’onere argomentativo con riferimento ad entrambi i suddetti profili (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza); che, infatti, con precipuo riguardo alle attenuanti generiche, deve sottolinearsi che considerato che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01) – nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, in linea con l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, sottolineando la genericità del relativo motivo di gravame con cui si è avanzata la richiesta di applicazione delle attenuanti in parola (cfr.

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01), nonché l’assenza di qualsivoglia segno sintomatico di una resipiscenza e/o di una volontà risarcitoria o conciliativa nei confronti della persona offesa; che, per quanto attiene alla dosimetria della pena, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas