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Ordinanza — n. 5716/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding lack of reclassification of theft into receipt of stolen goods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5716/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Lin Ying inadmissible due to manifestly unfounded and inadmissible grounds. The appellant argued for a reclassification of the crime from theft to receipt of stolen goods, but the Court found the lower court's reasoning on this issue was complete and legally sound. Consequently, the Court rejected the request to re-evaluate the merits, upholding the conviction for receipt of stolen goods.

Regesto Legislator

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Art. 624 cod. pen.; The Supreme Court holds that an appeal challenging the lack of reclassification of a crime is inadmissible if the lower court addressed the issue with sound reasoning and the appeal merely seeks an alternative factual reconstruction outside the scope of the admissibility review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reclassification of crime receipt of stolen goods theft vs receipt Italian Supreme Court licenziamento per furto ricettazione abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 624 cod. pen.
258264), hanno confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione, ritenendo di non poter riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 624 cod.
art. 624 cod. pen
258264), hanno confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione, ritenendo di non poter riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 624 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian
216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian,Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini
267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv.
Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto
268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Lin Ying nato a (CINA) il 31/03/1975 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Ying Lin; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo a) di imputazione nel reato di furto anziché in quello di ricettazione è manifestamente infondata, atteso che -diversamente da quanto eccepito- la corte di appello ha affrontato puntualmente la questione, con motivazione priva di vizi censurabili in sede di legittimità; ritenuto che il motivo è altresì inammissibile perché inteso a prefigurare un’alternativa lettura delle emergenze processuali e a offrire una diversa ricostruzione del merito e, dunque, censure estranee al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; vedi anche: Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen Wenjian,Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 – 01), oltre che argomentazioni meramente riproduttive di rilievi già prospettati con l’atto di appello e già esaminati e congruamente disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, nello specifico, i giudici di appello, con lineare e logica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313 – 01;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264), hanno confermato il giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione, ritenendo di non poter riqualificare il fatto ai sensi dell’art. 624 cod. pen., a fronte dell’assenza di specifici, concreti ed inequivoci elementi indicativi della "immediata" – nel senso letterale di "non mediata" – riconducibilità della detenzione della res al furto (si veda pag. 5 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 1