Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper formulation of the aggravating circumstance argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal regarding the aggravating circumstance was not formulated in legally permitted terms. The appellant attempted to challenge the lower court's appreciation of testimonial reconstructions, which the Court deemed extraneous to its cognitive perimeter and merely a repetition of arguments already rejected in the appellate instance. Consequently, the appeal was dismissed as specific and apparent, while the appellant's minor age at the time of the crime exempted them from court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of appeal is not formulated in terms permitted by law, specifically when it seeks a different appreciation of testimonial reconstructions already evaluated by the court of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5715/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 472/2026* * CC 13/01/2026* * * 28263/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il 27/09/2003avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE * di Potenzadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorsoconsiderato che l unico motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione inordine all applicazione dell aggravante di cui all art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto con censure tese asollecitare un diverso apprezzamento delle ricostruzioni testimoniali valorizzate dai giudici dimerito e dunque estranee al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte esso risultariproduttivo di rilievi già svolti in appello e respinti dalla Corte territoriale cosicché gli stessidevono ritenersi aspecifici e solamente apparenti.che a tal proposito deve ribadirsi come il giudizio circa l applicabilità della suddettaaggravante costituisce una quaestio facti rimessa all apprezzamento del giudice di merito epertanto non sindacabile in questa sede se sorretta come nel caso di specie si veda pag. 6della impugnata sentenza da congrue e non illogiche motivazioni.
In tal senso la corte diappello ha evidenziato che l aggravante dell arma è stata contestata non solo in relazionealla pistola definita giocattolo ma anche per il cacciavite brandito dai rapinatori sulla cuicircostanza nulla è stato dedottorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5715/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 472/2026* * CC 13/01/2026* * * 28263/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daDi * * nato a * il 27/09/2003avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE * di Potenzadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorsoconsiderato che l unico motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione inordine all applicazione dell aggravante di cui all art. 628 terzo comma n. 1 cod. pen. non èformulato in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto con censure tese asollecitare un diverso apprezzamento delle ricostruzioni testimoniali valorizzate dai giudici dimerito e dunque estranee al perimetro cognitivo e valutativo di questa Corte esso risultariproduttivo di rilievi già svolti in appello e respinti dalla Corte territoriale cosicché gli stessidevono ritenersi aspecifici e solamente apparenti.che a tal proposito deve ribadirsi come il giudizio circa l applicabilità della suddettaaggravante costituisce una quaestio facti rimessa all apprezzamento del giudice di merito epertanto non sindacabile in questa sede se sorretta come nel caso di specie si veda pag. 6della impugnata sentenza da congrue e non illogiche motivazioni.
In tal senso la corte diappello ha evidenziato che l aggravante dell arma è stata contestata non solo in relazionealla pistola definita giocattolo ma anche per il cacciavite brandito dai rapinatori sulla cuicircostanza nulla è stato dedottorilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento. *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *