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Ordinanza — n. 5713/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against fraud conviction, ruling bank account beneficiary is presumed fraud perpetrator absent contrary proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5713/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraud against Emiliano Persico. The prosecution argued that receiving the illicit funds into his account proved his guilt, while the defense claimed the account name alone was insufficient evidence. The court rejected this, establishing that receiving the profit is a normal causal outcome of the fraud unless specific evidence interrupts this chain.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.; In fraud cases, receiving the illicit profit establishes the perpetrator's identity unless concrete evidence interrupts the causal chain or proves third-party intervention.

Parole chiave

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fraud conviction causal chain bank account beneficiary evidentiary presumption inadmissible appeal third party intervention property crime violazione degli oneri dell'autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.
Art. 521 cod. proc. pen.
Tale interruzione della catena causale non è stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifesta infondatezza del motivo; rielevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, non configurandosi alcuna violazione dell’art. 521 cod.
art. 521 cod. proc. pen
Tale interruzione della catena causale non è stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifesta infondatezza del motivo; rielevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, non configurandosi alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
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Testo completo

re - ORDINANZA Persico Emiliano nato a NAPOLI il 11/02/1984 avverso la sentenza del 08/07/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Emiliano Persico; considerato che è manifestamente infondato il primo motivo d’impugnazione, con il quale si eccepisce che la sola intestazione del conto corrente su cui veniva versato l’ingiusto profitto non è da solo sufficiente a far affermare la responsabilità. A tale proposito va osservato che, in materia di truffa, costituisce massima di esperienza ritenere che colui il quale percepisce il profitto dell’illecito –e dunque riceve l’accredito delle somme fraudolentemente sottratte– sia anche il soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva, salvo che emergano elementi concreti idonei a interrompere tale nesso inferenziale o a prospettare l'intervento di soggetti terzi.

La riconducibilità del profitto all'autore dell’azione tipica segue infatti un criterio di normalità causale: nel reato di truffa, il vantaggio patrimoniale non costituisce un evento occasionale o estraneo alla condotta, ma ne rappresenta lo sbocco fisiologico. È quindi pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell’illecito dalla circostanza che l’imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l’esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all’artificio o al raggiro.

Tale massima di esperienza, peraltro, non si traduce in un’inversione dell’onere probatorio, ma opera come criterio valutativo del compendio indiziario, suscettibile di essere superato attraverso l’allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale. Solo in presenza di elementi di segno contrario, che collocano l’imputato fuori dalla catena causale –quali la prova dell’intervento autonomo di terzi, ovvero la dimostrazione di una intestazione meramente formale o la presenza di una catena causale diversa da quella tipica- può essere neutralizzata, imponendo al giudice una più approfondita verifica.

Tale interruzione della catena causale non è stata dedotta dal ricorrente, dal che discende la manifesta infondatezza del motivo; rielevata la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, non configurandosi alcuna violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. quando la riqualificazione giuridica del fatto sia il risultato dell’accoglimento del motivo d’impugnazione in tal senso rivolta dallo stesso appellante, che non può dolersi dell’esito positivo che ha sortito la censura, né può ritenere violato il contraddittorio sulla questione. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d