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Ordinanza — n. 5712/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on appeal court's correct application of non-prosecution criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5712/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the appellate court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code regarding the particular triviality of the offense. The court rejected this, noting the appellate court correctly applied established legal principles requiring a cumulative assessment of all elements for non-prosecution, which were not met in this case.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The judgment on particular triviality requires a positive evaluation of all constituent elements, making the cause of non-prosecution precluded if any element is negatively assessed.

Parole chiave

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non-prosecution cause particular triviality cumulative elements appeal inadmissibility penal code provisions allegazione motivata difetto di motivazione lacune probatorie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell’interesse di Ciro Arcello; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di motivazione in relazione alla valutazione della richiesta assolutoria e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., le doglianze della difesa nel ricorso devono ritenersi anche manifestamente infondate, in quanto posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod.
art. 131-bis cod. pen
283044) secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

re - ORDINANZA Arcello Ciro nato a NAPOLI il 31/01/1996 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Ciro Arcello; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di motivazione in relazione alla valutazione della richiesta assolutoria e alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti; rilevato che i giudici di appello hanno posto a base del giudizio di responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di ricettazione ascrittogli, una congrua e logica motivazione, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 5-7 della impugnata sentenza), rispetto alla quale vengono opposte di doglianze solo formalmente volte a censurare un vizio di motivazione, ma in realtà volte a prefigurare una alternativa lettura del merito e un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, che esulano dal sindacato di legittimità; considerato che, inoltre, con specifico riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., le doglianze della difesa nel ricorso devono ritenersi anche manifestamente infondate, in quanto posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno nel caso di specie, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;

Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l’applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (si veda pag. 7, ove si sono indicati quali elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto i numerosi precedenti penali di cui risulta gravato l’odierno ricorrente, a dimostrazione dell’abituale inclinazione a condotte criminali); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è