Italian Supreme Court dismisses appeal as partial withdrawal of appeal grounds creates res judicata on those issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense had partially withdrawn all grounds for the appeal, reserving only the sentencing aspect. The court held that this partial withdrawal established res judicata regarding the withdrawn grounds, specifically the psychological element and objective components of the family abuse charge. Consequently, the court could not examine the new grievances raised in the cassation request concerning those previously abandoned points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Partial withdrawal of appeal grounds establishes res judicata on those matters, rendering subsequent cassation appeals on the same grounds inadmissible and precluding ex officio review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5711/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 456/2026* * CC 13/01/2026* * * 28081/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d appello di Napolidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorsoconsiderato che le doglianze prospettate nel ricorso in relazione alla sussistenzadell elemento psicologico e alla componente oggettiva del reato di maltrattamenti in famigliasono inammissibili avendo la difesa rinunciato a tutti i motivi di gravame con esclusione diquelli afferenti il trattamento sanzionatorioritenuto di ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «la rinuncia parziale ai motivi d appello determina il passaggio in giudicato dellasentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia onde è inammissibile il ricorsoper cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d appello rinunciati enon possono essere rilevate d ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.» * 2 n.47698 del 18/09/2019 * * 278006 – 01 * 4 n. 9857 del 12/02/2015 * *262448 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato altresì che procedendosi per reati perpetrati avverso familiari va disposto aisensi dell art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso.CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 5711/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 11/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * * Presidente * n. sez. 456/2026* * CC 13/01/2026* * * 28081/2025* * Relatoreha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daavverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d appello di Napolidato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO* il ricorsoconsiderato che le doglianze prospettate nel ricorso in relazione alla sussistenzadell elemento psicologico e alla componente oggettiva del reato di maltrattamenti in famigliasono inammissibili avendo la difesa rinunciato a tutti i motivi di gravame con esclusione diquelli afferenti il trattamento sanzionatorioritenuto di ribadire il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Cortesecondo cui «la rinuncia parziale ai motivi d appello determina il passaggio in giudicato dellasentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia onde è inammissibile il ricorsoper cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d appello rinunciati enon possono essere rilevate d ufficio le questioni relative ai medesimi motivi.» * 2 n.47698 del 18/09/2019 * * 278006 – 01 * 4 n. 9857 del 12/02/2015 * *262448 – 01rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammenderilevato altresì che procedendosi per reati perpetrati avverso familiari va disposto aisensi dell art 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e in caso di diffusione del presenteprovvedimento l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti delprocesso. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 13/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *