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Ordinanza — n. 5710/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing error due to alleged calculation mistakes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5710/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground was specific and irrelevant to the challenged decision. The appellant argued the appellate court imposed a higher penalty due to a calculation error, yet the record showed the appellate judges merely confirmed the first-instance sentence while deeming it incongruous. Consequently, the court ruled that no calculation error occurred and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the sole ground is specific and irrelevant, particularly when the alleged calculation error is unsubstantiated by the record and the sentence remains unchanged from the first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific ground calculation error sentencing review Corte di Cassazione procedural costs incongruous sentence uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

re - ORDINANZA Di Vano Pasquale nato a NAPOLI il 10/12/1968 avverso la sentenza del 30/05/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Pasquale Di Vano; considerato che l’unico motivo di ricorso è aspecifico perché del tutto inconferente rispetto al provvedimento impugnato, che si censura affermandosi che la Corte di appello di Napoli è pervenuta ad una “pena più alta rispetto a quella calcolata per mero errore di calcolo”. Dalle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, infatti, emerge che i giudici di appello non hanno rideterminato la pena, avendo confermato quella già stabilita dal giudice di primo grado, pur ritenendola incongrua per difetto rispetto alla fattispecie criminosa ascritta all’odierno ricorrente, così che non può affermarsi che i giudici siano incorsi in un errore di calcolo, peraltro neanche specificato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere esten