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Ordinanza — n. 5709/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5709/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5709/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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re - ORDINANZA Murolo Maria nato a NAPOLI il 07/05/1986 avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco; Letto il ricorso proposto nell’interesse di Maria Murolo; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario è manifestamente infondato oltre che non consentito in quanto sviluppa argomentazioni di merito; considerato che, la sussistenza dei presupposti applicativi per la concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. implica un giudizio tipicamente di merito che non è censurabile in questa sede, quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputata e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della suapersonalità che ne hanno orientato la decisione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono indicate le ragioni ostative alla concessione del suddetto beneficio, quali la particolare insidiosità della condotta posta in essere e l’elevata intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 175 cod. pen; Ordinanza — n. 5709/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 175 cod. pen. implica un giudizio tipicamente di merito che non è censurabile in questa sede, quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputata e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della suapersonalità che ne hanno orientato la decisione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono indicate le ragioni ostative alla concessione del suddetto beneficio, quali la particolare insidiosità della condotta posta in essere e l’elevata intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ordine di demolizione violazione della licenza edilizia azione di manutenzione norme edilizie comunali urbanizzazione particolare violazione delle norme zonali

Disposizioni normative citate

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art. 175 cod. pen
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Testo completo

re - ORDINANZA Murolo Maria nato a NAPOLI il 07/05/1986 avverso la sentenza del 14/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell’interesse di Maria Murolo; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione per mancata applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario è manifestamente infondato oltre che non consentito in quanto sviluppa argomentazioni di merito; considerato che, la sussistenza dei presupposti applicativi per la concessione del beneficio di cui all’art. 175 cod. pen. implica un giudizio tipicamente di merito che non è censurabile in questa sede, quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputata e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della suapersonalità che ne hanno orientato la decisione (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, ove si sono indicate le ragioni ostative alla concessione del suddetto beneficio, quali la particolare insidiosità della condotta posta in essere e l’elevata intensità del dolo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consiglie