Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5660/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing as procedural preclusion and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5660/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against the severity of the sentence, but the court found the appeal manifestly unfounded and an attempt to bypass the merits. The court emphasized that the lower court's reasoning regarding recidivism and dangerousness was non-arbitrary and justified the penalty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal challenging a sentence on grounds of excessive severity is inadmissible if the lower court's reasoning is non-arbitrary and the appeal serves merely to solicit a judgment on the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal excessive sentence procedural preclusion manifestly unfounded recidivism assessment Cassa delle ammende sentencing discretion recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VENTURA MARTINO nato a CATANIA il 05/07/2003 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente MASSIMO RICCIARELLI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, oltre che volto a sollecitare un alternativo giudizio inerente al merito e precluso in questa sede, a fronte di una non arbitraria motivazione nella quale si è dato conto, ai fini della recidiva, della pluralità dei precedenti anche specifici e commessi con armi, rispetto ai quali i nuovi reati risultano espressivi di accresciuta pericolosità, nonché, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, dei gravi precedenti e dell'allarmante condotta, elementi che hanno coerentemente condotto all'irrogazione di una pena non contenuta nel minimo e ritenuta insuscettibile di riduzione;

Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Presideg