Ordinanza — n. 5659/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADIMI KAMAL nato il 11/01/1995 avverso la sentenza del 01/10/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;R.G. 34029/2025 Rilevato che Radimi Kamal ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo il vizio di carenza di motivazione. Ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 5659/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADIMI KAMAL nato il 11/01/1995 avverso la sentenza del 01/10/2025 del TRIBUNALE di LODIudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;R.G. 34029/2025 Rilevato che Radimi Kamal ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo il vizio di carenza di motivazione. Ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consigli sore Il Presidente