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Ordinanza — n. 5654/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5654/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5654/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKAMBI RONALDO nato il 20/02/1999 avverso la sentenza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 7/8/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Shkambi Ronaldo la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il motivo, peraltro formulato in maniera del tutto generica, ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5654/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Shkambi Ronaldo la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il motivo, peraltro formulato in maniera del tutto generica, ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Parole chiave

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convenzione arbitrale relazione con la Convenzione di Bruxelles commisurazione della pena per traffico di stupefacenti commutazione della pena trattato di Lisbona errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKAMBI RONALDO nato il 20/02/1999 avverso la sentenza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 7/8/2025, pronunciata ex art. 444 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHKAMBI RONALDO nato il 20/02/1999 avverso la sentenza del 07/08/2025 del TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza del 7/8/2025, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Brescia ha applicato a Shkambi Ronaldo la pena concordata in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che il motivo, peraltro formulato in maniera del tutto generica, ha ad oggetto doglianze non consentite in quanto l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza» Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,