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Ordinanza — n. 5653/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5653/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5653/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE FILIPPO nato il 23/04/1971 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 10/07/2025 la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n 13087/2025 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (che aveva annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Messina in data 07/10/2024 limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod.pen. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato), rideterminava la pena per il residuo reato di cui 349, comma 2, cod.pen. in mesi sette di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 334 cod.pen, art. 131-bis cod.pen; Ordinanza — n. 5653/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 334 cod.pen. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato), rideterminava la pena per il residuo reato di cui 349, comma 2, cod.pen. in mesi sette di reclusione.

Parole chiave

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remissione della pena condono delle spese procedurali revisione della sentenza penale revoca della sospensione condizionale alleggerimento della pena ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 334 cod.pen
art. 131-bis cod.pen
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., è inammissibile.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOTTILE FILIPPO nato il 23/04/1971 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 10/07/2025 la Corte di appello di Messina, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza n 13087/2025 della Sesta Sezione della Corte di Cassazione (che aveva annullato la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Messina in data 07/10/2024 limitatamente al reato di cui all'art. 334 cod.pen. perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato), rideterminava la pena per il residuo reato di cui 349, comma 2, cod.pen. in mesi sette di reclusione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., è inammissibile. La questione dedotta è preclusa perché coperta dal giudicato progressivo. Costituisce, infatti, principio pacifico che nel giudizio di rinvio seguito ad annullamento della Corte di cassazione, è preclusa la deduzione della non punibilità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non rilevata nel giudizio rescindente - come avvenuto nella specie -, essendosi formato il giudicato sulla insussistenza della causa di non punibilità (Sez.

F, n. 32175 del 25/08/2020, Rv.279853 - 02). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec