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Ordinanza — n. 5643/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5643/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5643/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI HICHAM nato il 16/12/1990 avverso la sentenza del 10/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 33506/2025 Rilevato che Dahmouni Hicham ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Regesto Legislator

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art. 444 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 5643/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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documenti mancanti produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti memoria illeggibile dichiarazione fiscale tardiva allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod.proc.pen
33506/2025 Rilevato che Dahmouni Hicham ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHMOUNI HICHAM nato il 16/12/1990 avverso la sentenza del 10/09/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; R.G. 33506/2025 Rilevato che Dahmouni Hicham ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como, emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. deducendo l'erronea qualificazione giuridica in ordine alla mancata qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Ritenuto che il ricorso è stato proposto avverso sentenza di applicazione della pena richiesta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026 Il consi7 nsore Il Presi