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Ordinanza — n. 5639/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of critical references and repetition of rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5639/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant's arguments lacked specific critical references to the lower court's findings. The appellant failed to address the factual basis for the tax evasion conviction regarding the VIES system data, merely repeating arguments already rejected on appeal. Consequently, the court imposed the procedural costs and a fine on the appellant under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks critical references to the contested decision or if it repeats arguments already rejected in the second instance without new specific grounds.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack critical references repetition rejected arguments tax evasion conviction VIES system data sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli
Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALONZI CRISTIAN nato a FROSINONE il 11/07/1987 avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI; MOTIVAZIONE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna >5 nei confronti di Alonzi in relazione all'art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'imputato.

3. Il motivo di ricorso in punto affermazione della responsabilità penale è privo di riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato rispetto al quale la censura difensiva appare del tutto priva di specificità estrinseca (SU. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli, Rv 268822) e come tale inammissibile. Non si confronta il ricorrente con la motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto la responsabilità penale in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva fondata sugli accertamenti fiscali tra cui quelli estrapolati dal sistema VIES con conseguente evasione di imposta di C 112.002,000 superiore alla soglia di punibilità.

Ancora di recente, questa Corte ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ;Ip ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2