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Ordinanza — n. 5638/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for inadmissibility and lack of argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5638/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe D'Angelo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued for a lighter sentence based on specific legal provisions regarding drug offenses, but the court found the arguments generic and failing to specifically address the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the requirement of a critical argument against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 99 c.p.: An appeal must be specifically critical and argumentative against the contested decision; generic allegations without a specific confrontation with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argumentation drug trafficking conviction critical argumentation requirement court costs and fines recidivism aggravation specialized offense dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990
Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato.
Art. 62 n. 4 c.p.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 62 n.
Art. 99 c.p.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen.
artt. 110 cod. pen
art. 99 cod.pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen.
art. 581 cod.proc.pen
art. 337 cod.pen
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 337 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025
159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Rv.
Sez.U, n. 24990 del 30/01/2020
Sez.4, n. 38381 del 21/05/2019
Sez.4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv.277186 - 01; Sez.4, n.
Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019
38381 del 21/05/2019, Rv.277186 - 01; Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019, Rv.275265 - 01; Sez.
Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017
5031 del 15/01/2019, Rv.275265 - 01; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv.
Sez.6, n.20377 del 11/03/2009
581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009
Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO GIUSEPPE nato a ERICE il 27/06/2001 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 23/4/2025 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza in data 13/11/2024 del Gup del Tribunale di Trapani, con la quale D'Angelo Giuseppe era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen.,73 d.P.R. n. 309/1990 e 337 cod.pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia.

Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è manifestamente infondato. La Corte territoriale, all'esito di una valutazione globale del fatto, ha confermato la riqualificazione del fatto contestato al capo a) nella meno grave ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, nella forma aggravata di cui al secondo periodo del comnna 5 del predetto articolo, introdotto dal d.l.n. 123/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, richiamando le modalità esecutive della condotta (cospicuo quantitativo di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente, luogo di commissione del fatto- androne condominiale- prescelto come base operativa, rapporto di collaborazione tra i coimputati, rinvenimento di strumenti attestanti l'esistenza di un'attività illecita organizzata e stabile sia pure compiuta con modalità artigianali), dimostrative della non occasionalità del fatto.

La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità. Va ricordato che la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l'aggravante di cui all'art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall'art. 4, connnna 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto (Sez. 3, n. 14220 del 25/02/2025, Rv. 287869). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. e vizio di motivazione, è manifestamente infondato.

Secondo il dictum delle Sezioni Unite, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi ì delitti in materia di stupefacenti; tale circostanza, inoltre, è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez.U, n. 24990 del 30/01/2020, Rv.279499 - 02); ed è stato chiarito che ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al «fatto lieve», si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall'avere l'agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (cfr.

Sez.4, n. 38381 del 21/05/2019, Rv.277186 - 01; Sez.4, n. 5031 del 15/01/2019, Rv.275265 - 01; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671-01). La Corte territoriale, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso che la circostanza attenuante in questione potesse trovare applicazione rimarcando il cospicuo ammontare della somma ritratta dall'attività delittuosa ed oggetto di sequestro, elemento che denotava la rilevante entità del lucro. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen. e vizio di motivazione, è inammissibile per genericità.

La doglianza prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 2 e 3, ove si confermava la sussistenza ed operatività della recidiva, rimarcando che l'imputato aveva riportato due condanne per delitto, di cui una nei cinque anni precedenti al fatto e richiamando le valutazioni del primo giudice in ordine alle accresciute capacità criminale e riprovevolezza della nuova condotta criminosa ) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838;

Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in relazione all'art. 337 cod.pen. e vizio di motivazione, è inammissibile. La circostanza aggravante del nesso teologico contestata con riferimento al reato di cui al capo b) risulta già esclusa dal giudice di primo grado (cfr pag 5 della sentenza di primo grado). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremil