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Ordinanza — n. 5636/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of merit and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5636/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Cristaldi inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking. The lower court confirmed the sentence based on the quantity of drugs found and the four doses distributed, finding the penalty appropriate. The court rejected the arguments regarding Article 133 of the Penal Code and motivation defects, ruling that the first-instance judge's discretionary assessment was not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground is manifestly unfounded or the defect is non-existent, as the appellate court's confirmation of the penalty based on relevant elements is not reviewable in cassation.

Parole chiave

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drug trafficking conviction appeal inadmissibility penal code article 133 sentencing discretion review Cassation court jurisdiction commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
art. 133 cod.pen
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTALDI FRANCESCO nato il 28/10/1968 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONELLA DI STASI; Rilevato che con sentenza in data 4/6/2025 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 29/10/2019 del Tribunale di Roma, con la quale Cristaldi Francesco era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e condannato alla pena ritenuta di giustizia. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce inosservanza dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione.

Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'entità della pena determinata dal primo giudice, in misura di poco superiore al minimo edittale, ritenendola adeguata al fatto e richiamando il numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta e l'avvenuta cessione di quattro dosi; va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato - come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità.

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così