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Ordinanza — n. 5635/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new grounds and failure to pay costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5635/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant introduced new grounds regarding dangerousness that were not previously challenged. The appellant argued for generic mitigating circumstances and contested the recidivism increase, but the lower court had already addressed these points with sufficient motivation. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if new grounds are raised that were not previously contested, and the party is not at fault for the inadmissibility declaration.

Parole chiave

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inadmissibility appeal new grounds argument generic mitigating circumstances recidivism increase procedural costs order perseguimento penale per diffamazione false dichiarazioni senza giuramento responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna di Pilo Francesco in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di KG 31 di cocaina.
art. 133 cod.pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
242419) ed è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILO FRANCESCO nato a PALERMO il 11/05/1975 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELA GAI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna di Pilo Francesco in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla detenzione a fini di spaccio di KG 31 di cocaina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al riconoscimento della recidiva.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione.

Peraltro, nel menzionato giudizio il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione del reato può essere sufficiente a riconoscerle ovvero ad escluderle (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419) ed è sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

4. Sulla scorta di tali principi, si appalesano all'evidenza prive di base solida le doglianze mosse dal ricorrente laddove la Corte territoriale, in risposta ai motivi d'appello, ha evidenziato la gravità del fatto e i precedenti penali dell'imputato. Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile. Nell'atto di appello il ricorrente aveva censurato unicamente la qualificazione della recidiva specifica e reiterata e il conseguente l'aumento di 2/3. Ora prospetta una diversa censura, ovvero il giudizio di pericolosità, che non era stato censurato, sicchè il motivo non può avere ingresso in quanto nuovo. Ma in ogni caso a pag. 7 la corte territoriale ha reso una pur succinta motivazione in ordine all'accresciuta pericolosità sulla scorta dei rilevati precedenti penali specifici.

5. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il